Statuto del 2007

XX Congresso

approvato il 19.5.2007

1 – Generalità
Il Sindacato Nazionale Scrittori (SNS) è un’associazione democratica senza fini di lucro che riunisce quanti, svolgono attività di produzione culturale nel campo della scrittura, con carattere di provata professionalità e continuità: a) autori o curatori di opere di scrittura, letterarie, teatrali, scientifiche, didattiche, saggistiche, multimediali ed altro, pubblicate su supporti cartacei od elettronici; b) autori di testi originali o adattati per la radio, la televisione, il cinema, il teatro ed altri mezzi di comunicazione, i parolieri e i librettisti; c) traduttori letterari.
Il SNS promuove con operatori ed associazioni culturali impegnati nella promozione della scrittura e della lettura protocolli d’intesa per varie forme di collaborazione.
Il SNS è membro fondatore dell’European Writers’Congress.
Il SNS aderisce alla CGIL. Il SNS ha sede in Roma.

2 – Finalità:
Il SNS persegue le seguenti finalità: a) la tutela e la difesa della libertà e dell’autonomia creative, della libertà di opinione e di espressione; b) la tutela degli interessi morali e materiali degli iscritti e di tutti gli scrittori italiani; c) la tutela e l’allargamento del diritto d’autore in tutte le sedi, attraverso l’azione politica, sindacale, legale; d) la promozione e la diffusione della scrittura e della lettura in tutte le sedi, e in particolare presso i giovani, in un’ottica associativa; e) l’approvazione di strumenti legislativi di tutela e di promozione della produzione culturale.

3 – Iscritti
Possono far parte del SNS iscritti individuali e iscritti collettivi di cui all’art. 1, purché ne condividano scopi e finalità. Ci si iscrive facendone richiesta, previa approvazione degli organismi competenti. La qualifica di iscritto non si estende automaticamente ai soci delle associazioni aderenti al SNS.
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3.1 – Qualifica di iscritto
La qualifica di iscritto, in regola col pagamento delle quote e compatibilmente con le regole statutarie e con i regolamenti deliberati dal Consiglio Generale, dà diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dal SNS;
b) all’elettorato attivo e passivo.

3.2 – Gli iscritti sono tenuti:
a) all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
b) al pagamento della quota sociale;
c) per gli iscritti collettivi, a dotarsi di uno statuto compatibile con quello del SNS.

3.3 – Perdita della qualifica di iscritto
La perdita della qualifica di iscritto può essere deliberata dagli organismi dirigenti:
a) per comportamenti contrastanti con le finalità e i principi del SNS, per inosservanza dello Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni assunte dagli organismi dirigenti;
b) per morosità.

3.4 – Sospensione
La sospensione dell’iscritto può essere deliberata, in via cautelativa, per fondate ragioni, dagli organismi dirigenti.
4 – Organi e funzioni
L’SNS organizza i propri iscritti e le proprie attività ai seguenti livelli:
• Nazionale;
• Territoriale.
• Tematico

4.1 – Funzioni dei livelli associativi

4.1.1 – Livello Nazionale

E’ la sede responsabile della definizione dell’identità politica e culturale dell’Associazione, ne garantisce l’unità ed è la sede della sintesi, della elaborazione delle strategie, del governo complessivo di questa. Rappresenta l’Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della
società civile.

4.1.2 – Livelli territoriali e decentramento
Sono le sedi responsabili delle scelte per la promozione e lo sviluppo delle attività, concorrono alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali.

4.1.2.1 – Sezioni territoriali
I livelli territoriali possono essere gestiti dalle Sezioni territoriali, se costituite, composte dagli iscritti presenti sul territorio di pertinenza. Il Consiglio generale, su proposta del Segretario generale può nominare, ove ritenuto necessario, un coordinatore pro-tempore al fine di organizzare la Sezione e preparare l’assemblea elettiva, che dovrà nominare il responsabile effettivo e che durerà in carica due anni. Ogni sezione territoriale ha facoltà di autoregolamentarsi, strutturandosi secondo le diverse esigenze, nel rispetto della democrazia interna e dei principi sanciti nel presente statuto. Le sezioni territoriali hanno autonomia
limitata al 30% della quota tessera. Per le loro attività le Sezioni sono autorizzate a ricevere sostegni finanziari pubblici e privati. Il Consiglio generale può deliberare, inoltre, su proposta dell’esecutivo ed esistendo le condizioni necessarie, sostegni finanziari alle Sezioni territoriali,
per attività documentate nella relazione di bilancio consuntivo, che comunque ciascuna Sezione presenterà nei tempi e nei termini stabiliti dagli organi nazionali. Le Sezioni territoriali rappresentano l’Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio. Le Sezioni territoriali non hanno rappresentanza legale o giudiziale.

4.1.2.2 – Responsabili territoriali
I Responsabili territoriali garantiscono il funzionamento della Sezione territoriale, convocano gli iscritti del rispettivo territorio; amministrano i fondi della sezione, se presenti; garantiscono i contatti con gli Organismi nazionali e con le altre Sezioni territoriali; presentano all’approvazione del Consiglio generale il programma di attività annuale, i cui bilanci preventivo e consuntivo entrano a far parte del bilancio nazionale, fanno parte del Consiglio generale.
Possono avvalersi della collaborazione di iscritti da loro nominati per l’affidamento di compiti specifici all’interno dell’attività della sezione e per una migliore copertura del territorio, propongono le iniziative della sezione, per la discussione e l’approvazione da parte dell’assemblea degli iscritti.

4.1.3 – Livelli tematici

Possono essere organizzate, all’interno dei livelli nazionale e territoriale sezioni tematiche in
riferimento a gruppi di soci, di cui all’art.1.

4.1.3.1 – Sezioni tematiche

I livelli tematici possono essere gestiti dalle Sezioni tematiche che, se costituite, sono composte dagli iscritti che si riconoscono nelle attività di cui all’art.1.
Il Consiglio generale, su proposta del Segretario generale può nominare, ove ritenuto necessario, un coordinatore pro-tempore al fine di organizzare la Sezione e preparare l’assemblea elettiva che dovrà nominare il responsabile effettivo che durerà in carica due anni.
Ogni sezione tematica ha facoltà di autoregolamentarsi, strutturandosi secondo le diverse esigenze, nel rispetto della democrazia interna e dei principi sanciti nel presente statuto. Le sezioni tematiche sono articolazioni del livello nazionale, o territoriale attraverso cui possono accedere a sostegni finanziari pubblici e privati. I contributi per il loro funzionamento
nazionale sono deliberati in sede di bilancio di previsione dal Consiglio generale e i relativi bilanci di previsione e consuntivo sono parte integrante dei bilanci nazionali o territoriali.

4.2 – Organi dell’associazione

Sono organi dell’SNS: a) il Congresso nazionale, b) il Consiglio generale, c) il Segretario
generale, d) il Presidente.

4.2.1 – Congresso Nazionale
Il Congresso nazionale, costituito dall’assemblea generale degli iscritti, è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico del SNS. La composizione del Congresso può essere effettuata per rappresentanza diretta, per delega o con un sistema misto. Esso è convocato dal
Consiglio Generale ogni quattro anni sulla base di un iter congressuale e di modalità definiti dal Consiglio. Il Congresso Nazionale discute, definisce e approva le linee di politica culturale ed associativa e il relativo programma quadriennale. Discute ed approva le modifiche dello
statuto; elegge il Consiglio generale e ne fissa il numero di membri; elegge i sindaci revisori e il Collegio dei garanti.

4.2.2. – Consiglio generale

Il Consiglio generale è l’organo di governo dell’SNS che attua le deliberazioni programmatiche del Congresso. Ne fanno parte: – i consiglieri eletti dal Congresso; – i Coordinatori delle Sezioni territoriali e tematiche. Sono invitati permanenti i sindaci revisori e i garanti. Il Consiglio generale elegge:
• il Segretario generale;
• il Presidente che ne coordina i lavori, ne indica le eventuali commissioni, ne effettua le convocazioni, predisponendo, d’accordo col Segretario Generale, l’ordine del giorno;
• la Segreteria (Esecutivo), su proposta del Segretario generale;
• i Coordinatori pro-tempore delle Sezioni territoriali e tematiche, su proposta del Segretario Generale.
Il Consiglio generale convoca il Congresso nazionale e ne stabilisce il regolamento; approva il programma annuale di attività e il relativo bilancio di previsione, di cui sono parte integrante i bilanci di previsione delle sezioni territoriali e tematiche; approva il bilancio consuntivo, di cui
sono parte integrante i bilanci consuntivi delle sezioni territoriali e tematiche; delibera, su proposta del Segretario generale, la costituzione di nuove Sezioni territoriali e tematiche.
Attribuisce al Segretario generale i poteri di straordinaria amministrazione.
Il Consiglio generale può cooptare nuovi consiglieri nei seguenti limiti: – in sostituzione, fino al 30%; – in aumento, fino al 20%; degli eletti al Congresso nazionale.

4.2.2.1 – Decadenza
Si decade automaticamente dalla carica di consigliere alla terza assenza ingiustificata dai lavori del Consiglio Generale. La decadenza dovrà essere comunicata al Consiglio nella seduta successiva, da chi la presiede.

4.2.3 – Segretario Generale
Il Segretario generale è eletto dal Consiglio generale ed ha la rappresentanza legale e la responsabilità politica e gestionale del SNS. Propone all’approvazione del Consiglio la composizione della Segreteria nazionale, di cui coordina e presiede i lavori. Esercita i poteri di
ordinaria e, previa delibera del Consiglio Generale, di straordinaria amministrazione. Il Segretario generale non è eleggibile oltre i due mandati consecutivi.
In caso di impedimento o di dimissioni le sue funzioni sono svolte pro-tempore da un membro anziano della Segreteria, che entro trenta giorni riunisce il Consiglio Generale per eleggere il nuovo Segretario.

4.2.4 – Presidente
Il Presidente eletto dal Consiglio generale, ne coordina i lavori, ne effettua la convocazione,
predisponendo, d’accordo col Segretario Generale, l’ordine del giorno.

5 – Organismi dell’associazione
Sono organismi dell’SNS: a) La Segreteria nazionale (Esecutivo); b) Il Coordinamento delle Sezioni territoriali e tematiche; c) Il Comitato di coordinamento grandi iniziative d) Il Collegio dei garanti e) il Collegio dei Sindaci revisori.

5.1 – Segreteria nazionale
La Segreteria nazionale, è organismo esecutivo dell’Associazione e svolge le sue funzioni coadiuvando il Segretario Generale e istruendo le delibere del Consiglio generale. Viene eletta dal Consiglio su proposta del Segretario generale.

5.2 – Coordinamento delle Sezioni territoriali e tematiche
Il Coordinamento delle Sezioni territoriali e tematiche, è un organismo che raccoglie i coordinatori pro-tempore e i responsabili delle sezioni territoriali e tematiche ed è presieduto da un membro della Segreteria che ha il mandato dell’organizzazione. Si occupa di promuovere il tesseramento, coordinare il lavoro territoriale di promozione e di predisporre annualmente il Programma nazionale di attività, da presentare al Consiglio Generale, coordinandosi con la Segreteria e con il Comitato di coordinamento grandi iniziative.

5.3 – Comitato di coordinamento grandi iniziative
Il Comitato di coordinamento grandi iniziative riunisce una serie di iscritti o non iscritti di provata competenza che si occupano di approfondire argomenti di studio, della pubblicazione degli atti di convegni nazionali di proporre e organizzare iniziative ad ampio respiro. Il Consiglio generale ne indica il coordinatore.

5.4 – Collegio dei garanti
Il Collegio dei garanti è composto da iscritti che non siano membri di Organi direttivi e non rivestano incarichi operativi a nessun livello dell’Associazione. Viene eletto dal Congresso nazionale ed elegge al suo interno un Presidente. Il Collegio dei garanti ratifica le nuove
iscrizioni al SNS. Il Collegio dei garanti è organismo di garanzia con funzioni arbitrali e decide su controversie che insorgano tra l’Associazione e singoli iscritti o tra singoli iscritti, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni.

5.5 – Collegio dei sindaci revisori
Il Collegio dei sindaci revisori è composto di 3 membri effettivi e uno supplente, eletti dal Congresso nazionale, che al loro interno eleggono un Presidente. Il Collegio ha il compito di controllare l’andamento amministrativo dell’SNS, la regolare tenuta della contabilità, la
corrispondenza dei bilanci alle scritture. Presenta annualmente al Consiglio generale una relazione sul bilancio consuntivo. I componenti del Collegio assistono alle riunioni del Consiglio generale.

6 – Associazione no-profit
Il Sindacato Nazionale Scrittori è un’associazione no-profit che non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, salvo diverse disposizioni legislative.

7 – Patrimonio
Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti all’Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo. 

8 – Scioglimento
Lo scioglimento del SNS può essere deliberato dal Congresso nazionale, con voto favorevole dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Segretario Generale pro tempore, con l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 662/96, e salva diversa disposizione di legge.